Tagli ai tempi della burocrazia, tutela ambientale, vicinanza ai territori e sviluppo del turismo: sono questi i principali temi contenuti nella seconda legge di revisione normativa ordinamentale del 2022, il provvedimento omnibus che sarà sottoposto al voto del Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre.
“Aggiornare, modificare, semplificare norme che riguardano tutti i principali settori delle politiche regionali: sono questi gli obiettivi delle leggi ‘ordinamentale’ e di semplificazione” spiega Francesco Ghiroldi (Lega), relatore del provvedimento.
Uno degli ambiti è la sburocratizzazione e il taglio dei tempi dei procedimenti perché, come sottolinea Ghiroldi, “meno burocrazia significa più risorse per i territori. Pratiche certe e veloci, riduzione dei tempi di attesa e, in definitiva, una pubblica amministrazione efficiente e trasparente possono dare una mano a imprese e famiglie, soprattutto in un momento di crisi e difficoltà”.
La prima modifica prevede che la designazione del Rappresentante Unico della Regione (RUR) in conferenza dei servizi possa avvenire attraverso un atto “interno” del Direttore di Struttura e non più con un decreto del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale (art. 1 della legger ordinamentale – modifiche all’art. 13 della L.R. 1/2012).
Un’altra modifica normativa che va nella direzione di uno snellimento delle pratiche riguarda la predisposizione di un unico documento, la relazione annuale sull’avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo (PRS), con cui la Giunta approva e trasmette al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno la Relazione sulla Performance e il Piano dei risultati (art. 2 – sostituzione dell’art. 77bis della L.R. 34/1978).
L’innovazione nelle procedure comporta anche vantaggi per le imprese, come dimostra l’istituzione del “Registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare” (RUCA). Uno strumento che punta a rendere più efficiente il sistema dei controlli eliminando la “duplicazione” dell’attività di ispezione e accertamento. Ciò comporta una riduzione dei costi burocratici a carico delle imprese agricole e, di conseguenza, minori costi per le stesse (Art. 5 – modifiche agli artt. 4Ter, 139 e 151 della L.R. 31/2008)..
I gestori degli impianti di recupero potranno presentare l’autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti per ottenere lo “sconto” dell’ecotassa (il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi) una volta l’anno e non più ogni tre mesi. Pertanto, i gestori potranno inviare a Regione Lombardia una sola autocertificazione annuale invece delle quattro trimestrali previste in precedenza. Ciò comporta un vantaggio sia per i privati, che potranno gestire una procedura burocratica più snella, sia per gli uffici regionali che potranno ridurre l’attività istruttoria (Art. 4 – modifica dell’art. 53 della L.R. 10/2003).
Altre modifiche riguardano le Valutazioni di impatto ambientale (VIA). Sulle variazioni, estensioni e adeguamenti tecnici di progetti già autorizzati e per i quali sono già state fatte valutazioni ambientali, si esprimerà la stessa Autorità che ha effettuato le precedenti VIA per evitare l’intervento di autorità differenti sulle medesime opere. Ciò per contenere un aumento dei tempi delle procedure di autorizzazione. Inoltre, nel caso di “grandi eventi” si prevede che la VIA possa essere assunta con deliberazione della Giunta regionale attraverso una valutazione che comprenda la tutela dell’ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico, ovviamente dopo la necessaria attività tecnico-istruttoria svolta dagli uffici regionali. Infine, le nuove disposizioni normative individuano come unica fase dell’iter di autorizzazione il “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” (PAUR) che contiene tutti gli elementi tecnici necessari per la redazione dello “Studio di Impatto Ambientale”.
Un altro obiettivo delle modifiche previste dalla legge di revisione normativa ordinamentale è dare un segnale di vicinanza ai territori e agli Enti locali.
Va in questa direzione la modifica relativa al rimborso regionale delle spese per i referendum comunali. In base alla nuova disposizione normativa non saranno più necessarie le deliberazioni dei Consigli comunali ai fini della presentazione della richiesta di rimborso, ma occorrerà – qualora l’esito referendario non sia favorevole alla fusione o al mutamento territoriale o di denominazione del Comune o qualora il presidente della Giunta non dia seguito alla richiesta del Consiglio comunale di avvio dell’iniziativa legislativa– solo una attestazione da parte del Sindaco del Comune interessato (Art. 3 – modifica dell’art. 9bis della L.R. 29/2006).
Un altro strumento per garantire ai Comuni procedure più veloci e tempestive su un tema delicato come quello dell’emergenza abitativa è la modifica normativa che garantisce una maggiore flessibilità nella gestione degli alloggi sociali. La nuova norma intende porre rimedio a situazioni incoerenti che si possono verificare tra la presentazione della domanda e la successiva assegnazione degli appartamenti. Se in questo periodo si dovessero verificare variazioni nella composizione del nucleo familiare a causa di nascite, morti o provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, l’ente gestore potrà procedere direttamente all’assegnazione di una unità abitativa disponibile corrispondente alla nuova composizione familiare. La nuova formulazione della norma prevede, inoltre, la possibilità di ampliare la possibilità di subentro nell’assegnazione – attualmente limitata alle ipotesi di decesso dell’assegnatario – anche ai casi di uscita volontaria dello stesso assegnatario dal nucleo familiare. Infine, la normativa interviene a sanare quelle situazioni in cui il familiare convivente non ha potuto esercitare il diritto di subentro per mancanza del requisito della convivenza continuativa con l’assegnatario o dell’autorizzazione all’ampliamento da almeno dodici mesi. Si tratta di circa un migliaio di famiglie dell’ALER Milano e, nel complesso 1.500 su tutta la regione, compresi anche gli inquilini di immobili comunali. Pertanto, gli enti proprietari potranno procedere – su istanza di parte da presentare entro il 31 dicembre 2023 – al riesame della posizione dei componenti dei famigliari dell’assegnatario, deceduto o uscito volontariamente dall’alloggio (Art. 6 – modifiche agli artt. 23 e 31 della L.R. 16/2016).
L’ultima modifica della legge ordinamentale intende supportare la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del turismo, un binomio inscindibile che – in questo caso – spiega Francesco Ghiroldi – “ha come obiettivo quello di far scoprire o riscoprire ai lombardi le nostre miniere dismesse, che rappresentano un patrimonio culturale e storico che va salvaguardato”. Per questo le miniere non più attive non saranno più sottoposte all’applicazione delle rigide norme di polizia mineraria a cui dovranno continuare a rispondere quelle attive. Questa modifica normativa consentirà ai siti minerari non più operativi di sviluppare e promuovere progetti turistici e culturali come, ad esempio, i musei e i parchi minerari, gli ecomusei, gli itinerari tematici o i trekking minerari.