Domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 si terranno in Lombardia le elezioni regionali, con le quali i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia eleggeranno il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Regione.
Il Presidente della Regione ha firmato il 16 dicembre 2022 i decreti n. 982 di convocazione dei comizi elettorali e n. 983 di assegnazione dei seggi di Consigliere regionale alle singole circoscrizioni, decreti pubblicati sul BURL serie ordinaria n. 50 del 16 dicembre 2022.
I seggi elettorali saranno aperti domenica 12 febbraio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 13 febbraio dalle ore 7 alle ore 15.
Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento valido.
LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE / SCHEDA
Si vota in un turno unico e al candidato Presidente che ottiene più voti viene assegnato un premio di maggioranza per consentire la governabilità. La legge elettorale della Lombardia si basa su regole semplici e chiare, che permettono di stabilire rapidamente la composizione del Consiglio regionale e il nome del Presidente della Giunta regionale. Fonti normative sono la l.r. 31 ottobre 2012 n. 17 “Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione”, che “completa” quanto previsto dalle norme statali contenute nelle leggi numero 108/68 e 43/95, che trovano applicazione per quanto non diversamente disciplinato dalla legge regionale.
L’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione
Il numero di Consiglieri è fissato a 80 compreso il Presidente della Regione. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale. Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza; un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza. Gli eventuali Consiglieri che verranno nominati Assessori dovranno lasciare il seggio per tutta la durata dell’incarico e verranno sostituiti dai primi non eletti nella circoscrizione provinciale in qualità di supplenti.
Raccolta delle firme
Non è necessaria la raccolta firme per il candidato Presidente e per le liste provinciali espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nel Consiglio regionale e regolarmente costituiti all’atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni (escluso il Gruppo Misto). L’obbligo rimane, invece, per le altre liste provinciali. In caso di elezioni anticipate il numero di firme richieste è ridotto alla metà.
Premio di maggioranza e tutela delle minoranze
Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati:
almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi.Alla coalizione vincente non possono essere attribuiti più di 56 seggi (70%): 23 seggi sono quindi sempre garantiti alle liste perdenti.
Soglia di sbarramento
Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste il cui gruppo abbia ottenuto meno del 3% nell’intera Regione, a meno che siano collegate a un candidato Presidente che abbia conseguito almeno il 5% dei voti validi.
Rappresentanza dei territori
Per garantire la rappresentanza di ogni parte del territorio dovrà obbligatoriamente entrare a far parte del Consiglio regionale almeno un rappresentante di ciascun territorio coincidente con le circoscrizioni provinciali (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).
Equilibrio nella rappresentanza dei generi
E’ prevista l’alternanza di genere nelle liste provinciali: queste devono essere composte da candidati di entrambi i sessi debitamente alternati per posizione. Pertanto in ciascuna lista provinciale i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60% del totale.
Divieto di terzo mandato
Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
Come si vota
La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può a scelta:
votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.
L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.