Autonomia, a che punto siamo?

ATTUARE LA COSTITUZIONE: IL PERCORSO DELL’AUTONOMIA REGIONALE

ATTUARE LA COSTITUZIONE: IL PERCORSO DELL’AUTONOMIA REGIONALE

Autonomia, a che punto siamo? O meglio, dove siamo rimasti? Con specifico riferimento alla Regione Lombardia, un primo iter per l’attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” è stato avviato nel 2007, a cui è seguito un “secondo tentativo”, formalmente iniziato nel 2015 con specifiche deliberazioni del Consiglio regionale. Da quel momento è cominciato un percorso complesso, che ha dovuto interrompersi per poi riprendere più volte a causa dei cambi di Governo e di un’interlocuzione tra le parti non sempre spinta da forti motivazioni a favore di un’accelerazione dell’iter. Una volta innescato, il processo è comunque andato avanti e, seppur non ancora concluso, ha raggiunto rilevanti risultati che vedremo in questa scheda.

La Costituzione. L’articolo 116 (terzo comma) della Costituzione disciplina la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (è il cosiddetto “regionalismo differenziato o asimmetrico” o “regionalismo a geometria variabile”). Si tratta di un istituto che nasce con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione (legge cost. 18 ottobre 2001, n. 1) e che consente di assegnare alle Regioni che ne facciano richiesta più ampie competenze legislative in alcune materie individuate all’art. 117 Cost. nonché nuove funzioni amministrative.

Nel dettaglio, l’ampliamento della potestà legislativa può avere ad oggetto le 20 materie alle quali viene attribuita competenza concorrente (per esempio rapporti con la UE, commercio con l’estero, istruzione, professioni, tutela della salute) oltre a tre materie con competenza esclusiva dello Stato (organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente e dei beni culturali).

Permane comunque il limite implicito secondo cui le competenze “allargate” della Regione richiedente non potranno mai valicare le esigenze unitarie che fanno capo allo Stato.

Statuto. L’art. 14, comma 3, lett. g) dello Statuto della Regione Lombardia riconosce un ruolo di primaria importanza al Consiglio regionale nel procedimento di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, disponendo che spetta al Consiglio “deliberare in merito all’iniziativa e alla conclusione dell’intesa con lo Stato di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

I referendum. L’iter in corso attualmente ha avuto inizio nel 2015 con le deliberazioni del Consiglio regionale sopra ricordate, a seguito delle quali è stato interpellato il corpo elettorale. Nell’ottobre del 2017, con l’esito positivo del referendum consultivo si è registrata l’esistenza di una volontà popolare favorevole alla richiesta di autonomia.

Nei mesi successivi, pertanto, la Regione Lombardia (come anche Veneto ed Emilia-Romagna) ha potuto avviare il confronto con il Governo.

Gli accordi col Governo. Il 28 febbraio 2018 il Governo ha sottoscritto con Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna tre distinti accordi preliminari in seno ai quali sono stati individuati i principi generali, le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, un primo elenco di materie, nonché la durata della futura intesa che dovrà acquisire il parere degli enti locali ed essere approvata con “legge rinforzata” dalle Camere a maggioranza assoluta.

XVIII legislatura. Con l’inizio della nuova legislatura (2018) tutte e tre le regioni con le quali sono state stipulate le pre-intese hanno manifestato al Governo l’intenzione di ampliare il novero delle materie da trasferire. Nel contempo, altre Regioni hanno formalmente avviato il processo per richiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria). E ancora, tre Regioni (Basilicata, Calabria e Puglia) hanno, invece, assunto iniziative preliminari, consistenti nell’approvazione di atti di indirizzo.

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019 il ministro per gli Affari regionali ha illustrato i contenuti delle intese e il Consiglio ha preso atto dei documenti “condividendone lo spirito”. Risale, infatti, al 2019 il primo schema di disegno di legge (DDL) recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata, a cui è seguito una PDL nel 2021 e – da ultimo – un successivo DDL nel 2022.

Approfondimenti. Tra il marzo 2019 e il marzo 2021 la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha svolto un’indagine conoscitiva ascoltando rappresentanti del Governo e degli enti territoriali ed esperti. Uno studio particolare ha riguardato la necessità di associare il conferimento delle ulteriori forme e condizioni di autonomia sia alla previa definizione dei Livelli essenziali di prestazione (LEP) nelle materie previste, sia alla definizione di strumenti di perequazione.

Obiettivi che trovano espressa statuizione all’interno dei disegni di legge presentati. Da un raffronto delle disposizioni dei tre testi si desume, infatti, una comune volontà di fondo di subordinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse corrispondenti ad una condizione necessaria, ossia alla garanzia dei livelli essenziali di prestazione.

Permangono come primarie, inoltre, in capo allo Stato, le finalità di coesione, solidarietà sociale, rimozione di squilibri economici e sociali e di promozione dello sviluppo economico delle Regioni (art. 119, comma 4, Costituzione).

La procedura per la conclusione dell’intesa. In assenza di una specifica disciplina del dettato Costituzionale, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, nella seduta del 18 marzo 2019, ha validato uno schema di procedura da seguire ai fini della conclusione dell’intesa.

Esaurita la fase delle trattative di competenza del Presidente della Giunta regionale, lo schema d’intesa e i relativi contenuti vengono trasmessi al Consiglio regionale, che dovrà discutere e approvare una specifica risoluzione, previo parere non vincolante del Consiglio delle autonomie locali (CAL).

Con l’approvazione della risoluzione (da intendersi come atto di autorizzazione per procedere con la definitiva sottoscrizione dell’intesa) termina la parte di procedura che riguarda il Consiglio regionale. L’iter proseguirà in Parlamento fino alla conclusione.