Quesiti referendari ed elezioni amministrative: si vota domenica 12 giugno

Le elezioni amministrative 2022 interesseranno 128 Comuni della Lombardia: si vota domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti:

  • Comuni al voto: 128 su 1.506 comuni lombardi (8,5%)
  • Comuni >15.000 ab: 27 su 128 (21,1%): Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Gussago, Palazzolo sull’Oglio, Como, Erba, Crema, Lodi, Castiglione delle Stiviere, Abbiategrasso, Buccinasco, Cernusco sul Naviglio, Garbagnate Milanese, Magenta, Melegnano, Melzo, San Donato Milanese, Senago, Sesto San Giovanni, Vimodrone, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Lissone, Meda, Monza, Mortara, Cassano Magnago
  • Comuni ≤15.000 ab: 101 su 128 (78,9%)
  • Capoluoghi di provincia: 3 (Como, Lodi, Monza)

Di seguito l'elenco, provincia per provincia, dei Comuni lombardi chiamati a eleggere Sindaco e Consiglio comunale.

BERGAMO (17): Arzago d’Adda, Averara, Blello, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Carona, Cisano Bergamasco, Curno, Fornovo San Giovanni, Gandino, Leffe, Mozzo, Nembro, Solto Collina, Sovere, Villa d’Adda, Villongo.

BRESCIA (11): Acquafredda, Bienno, Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Gottolengo, Gussago, Mura, Odolo, Palazzolo sull’Oglio, Paspardo, Provaglio Val Sabbia.

COMO (15): Alta Valle Intelvi, Appiano Gentile, Barni, Beregazzo con Figliaro, Blessagno, Brienno, Como, Erba, Gera Lario, Guanzate, Orsenigo, Porlezza, Rovello Porro, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fermo della Battaglia.

CREMONA (5): Credera Rubbiano, Crema, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio, Torricella del Pizzo.

LECCO (3): Ello, Missaglia, Premana.

LODI (4): Castiglione d’Adda, Lodi, San Rocco al Porto, Valera Fratta.

MANTOVA (9): Bozzolo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Gazzuolo, Goito, Moglia, Pomponesco, San Giovanni del Dosso, Villimpenta.

Città Metr. MILANO (22): Abbiategrasso, Binasco, Buccinasco, Bussero, Canegrate, Cernusco sul Naviglio, Dresano, Garbagnate Milanese, Grezzago, Magenta, Magnago, Melegnano, Melzo, Noviglio, Pieve Emanuele, Pregnana Milanese, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, Senago, Sesto San Giovanni, Vernate, Vimodrone.

MONZA BRIANZA (8): Carnate, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Monza, Sulbiate.

PAVIA (17): Bastida Pancarana, Calvignano, Frascarolo, Gambarana, Gambolò, Giussago, Godiasco Salice Terme, Gravellona Lomellina, Magherno, Marzano, Mezzana Rabattone, Monticelli Pavese, Mortara, Rivanazzano Terme, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Valle Lomellina.

SONDRIO (7): Aprica, Campodolcino, Tartano, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.

VARESE (10): Bardello, Besozzo, Brissago – Valtravaglia, Cassano Magnago, Ferno, Galliate Lombardo, Gerenzano, Marchirolo, Sangiano, Sumirago.

 

Nella stessa giornata di domenica 12 giugno saranno sottoposti al voto anche i seguenti cinque quesiti referendari

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?».

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale
«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie  di quello  per  cui  si procede, le misure di custodia cautelare sono  disposte  soltanto  se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della  reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di  custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista  la  pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di  cui all'art.  7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?».

Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
«Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente  apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: "salvo  che  per  tale  passaggio esista il  parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura";  la  legge  4gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici  della Magistratura  e  per  le  promozioni), nel  testo risultante dalle modificazioni e  integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La  Commissione di scrutinio dichiara,  per  ciascun  magistrato  scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se é idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une  a  preferenza  delle altre"; il decreto  legislativo  30  gennaio  2006, n. 26, recante Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente  alla seguente parte: art.  23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a   norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4, lettera b)del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art.  11, comma 2, limitatamente alle   parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto   funzioni giudicanti o requirenti"; art.  13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, ne all’interno di altri distretti della stessa regione, ne con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più' di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque   anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un   corso  di qualificazione professionale, e subordinatamente ad  un  giudizio  di idoneità' allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità' il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché' sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa,  all'interno   dello   stesso   distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede  il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da  funzioni  requirenti  a  funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può' realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli   di   provenienza.  Il tramutamento di secondo grado può' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.  La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5: "5.
Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità' di cui all' art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni  e integrazioni ad essa successivamente  apportate,  limitatamente  alla seguente parte: art. 3, comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può' essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?».

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte. 
«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.  8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1,lettere a), d) ed e)"?».

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
«Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.  25, comma 3, limitatamente   alle   parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, ne possono candidarsi a loro volta"?».