I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione ufficiale che spetta all’Ufficio elettorale.
Il Presidente della Regione, entro 10 giorni dalla sua proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali il Vice Presidente. Entro i 15 giorni successivi alla formazione della Giunta, il Presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura e deposita formalmente il testo.
Il Consiglio regionale tiene la prima seduta non prima di 10 giorni e non oltre 15 giorni dopo la proclamazione di tutti gli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente o, in sua mancanza, del Vice Presidente più anziano di età. In caso di inosservanza dei termini previsti per legge, in ogni caso il Consiglio si riunisce di diritto il ventesimo giorno non festivo successivo alla proclamazione di tutti gli eletti. In occasione della precedente consultazione elettorale regionale del 24 febbraio 2013, il Consiglio regionale della Lombardia si era insediato mercoledì 27 marzo. In occasione delle elezioni regionali del 2000 e del 2005, dal giorno della votazione al giorno dell’insediamento passarono circa 3 mesi, nel 2010 invece l’intervallo fu di 44 giorni.
L’Ufficio di Presidenza è eletto dal Consiglio regionale nella prima seduta. Risulta eletto Presidente il Consigliere che nelle prime tre votazioni consegue la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. L’elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ha luogo con due distinte votazioni; ciascun Consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. Risultano eletti Vice Presidenti e Segretari i Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età. Nell’Ufficio di Presidenza sono rappresentati entrambi i generi.
Nella prima seduta di Consiglio, viene eletta anche la Giunta delle elezioni, composta da un componente per gruppo. I suoi lavori devono concludersi entro 60 giorni dall’elezione del proprio Ufficio di Presidenza; entro i successivi 30 giorni il Consiglio delibera in merito alla convalida degli eletti, dopo aver esaminato la relazione della Giunta delle elezioni.
Dopo essere stato proclamato e comunque entro la prima seduta di Consiglio, ciascun Consigliere regionale deve dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio uscente il gruppo consiliare del quale intende far parte. I gruppi consiliari per essere costituiti devono essere composti da almeno tre Consiglieri. Tuttavia, all’inizio della legislatura e nella sua prima costituzione, un gruppo può essere composto da un numero di Consiglieri inferiore, purché la loro elezione sia avvenuta in una lista provinciale partecipante alle elezioni regionali e a cui il gruppo fa espressamente riferimento.
Ogni gruppo entro la prima seduta nomina il proprio Presidente. L’Ufficio di Presidenza verifica la regolare costituzione dei gruppi entro i 5 giorni successivi alla prima seduta di Consiglio.
Il numero delle Commissioni consiliari e le rispettive competenze sono stabiliti dal Consiglio regionale all’inizio della legislatura, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. Ogni Consigliere fa parte di almeno una Commissione o di altro organo del Consiglio.
Entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento, viene costituita la Giunta per il regolamento. La Giunta per il regolamento, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, è formata dai componenti dell’Ufficio di Presidenza e da un Consigliere effettivo e da uno supplente per gruppo; tra i componenti deve essere garantita la presenza di entrambi i generi.
Sempre entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento, il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, istituisce il Comitato paritetico di controllo e valutazione e ne nomina i componenti. Il Comitato è composto da un numero pari di componenti non superiore a otto. La proposta dell’Ufficio di Presidenza è formulata in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle minoranze nonché la presenza di entrambi i generi.