Via libera in Consiglio regionale all’unanimità nella seduta del 14 febbraio alla legge che istituisce la “Rete escursionistica della Lombardia”, un provvedimento che identifica e valorizza i percorsi escursionistici di Lombardia a beneficio di cittadini e turisti. Mutuando una proposta formulata dal CAI, la Lombardia si dotera’ quindi di un vero e proprio “codice dei sentieri”, che farà chiarezza tra le varie tipologie di percorsi come sentieri escursionistici, sentieri alpinistici, vie ferrate, siti di arrampicata e itinerari, chiarendo le competenze dei vari enti gestori e programmando la manutenzione e la creazione di nuovi sentieri. E prevede anche la creazione di un catasto, che darà alla Lombardia la possibilità di avere una conoscenza dettagliata e aggiornata di un importante settore del suo patrimonio ambientale e culturale e la distinzione delle competenze dei vari enti gestori e la programmazione dei lavori di manutenzione nonché l’apertura di nuovi sentieri. La rete potrà essere percorsa piedi, a cavallo o con la bicicletta, anche ad alimentazione elettrica. Il testo, in 12 articoli, prevede tra l’altro l’approvazione di un programma triennale di finanziamenti e l’utilizzo di una specifica segnaletica. Per le spese relative alla manutenzione e alla segnaletica sono previsti 1milione 200 mila euro annui e per l’istituzione del catasto regionale 30 mila euro per il 2017 e 70 mila per il 2018.
“La legge – ha detto il relatore Antonello Formenti (Lega Nord) – ha come obiettivo la promozione del patrimonio ambientale e storico-culturale ed è un ottimo veicolo per diffondere forme di turismo nuove e alternative tra cui quelle ecocompatibili”. “Sono soddisfatto – ha dichiarato nel suo intervento l’Assessore regionale Antonio Rossi – per la prima volta la Regione ha una normativa sui sentieri, che valorizza chiarendo tra l’altro a chi spettano i compiti della gestione della manutenzione”.
Nel corso del dibattito sono stati approvati emendamenti della Lega e del PD. Approvati all’unanimità anche tre ordini del giorno: due del M5S (primo firmatario Gianmarco Corbetta) e uno del PD (primo firmatario Fabio Pizzul).
La rete sentieristica regionale
E' di circa 13 mila chilometri, il 35% dei quali necessitano di interventi manutentivi.
Il catasto della rete escursionistica
Mutuando una proposta formulata dal CAI, la Lombardia si dotera’ quindi di un vero e proprio “codice dei sentieri”, che farà chiarezza tra le varie tipologie di percorsi come sentieri escursionistici, sentieri alpinistici, vie ferrate, siti di arrampicata e itinerari, chiarendo le competenze dei vari enti gestori e programmando la manutenzione e la creazione di nuovi sentieri. Uno strumento importante che, oltre a preservare il patrimonio montano lombardo, favorira’ le piccole attivita’ turistiche, edilizie e commerciali dei territori montani. Il catasto sarà lo strumento informatico di archiviazione,classificazione e descrizione dei percorsi. Aiuterà ad intrecciare tutte le informazioni relative all’area interessata: percorsi, luoghi d’interesse storico-paesaggistico, ristori, servizi in genere e informazioni legate al trasporto pubblico per una migliore accessibilità. L’istituzione del catasto darà alla Lombardia la possibilità di avere una conoscenza dettagliata e aggiornata di un importante settore del suo patrimonio ambientale e culturale.
Tutti gli articoli della legge
ART. 1 – Indica l'oggetto e le finalita' della legge.
ART. 2 – Contiene la definizione delle varie tipologie di percorsi nonche' la definizione degli enti territorialmente competenti. In particolare si intendono per percorsi escursionistici: sentieri escursionistici; sentieri alpinistici; vie ferrate; siti di arrampicata.
ART. 3 – Istituisce presso la competente struttura della Giunta regionale il catasto regionale della rete escursionistica della Lombardia quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi escursionistici. In sede di prima applicazione il catasto recepisce il data base 'sentieri' del progetto Interreg Italia Svizzera IV A" Pta destination" (Percorsi transfrontalieri condivisi) realizzato dalla Regione con il supporto di Ersaf e del Club alpino italiano (Cai). E' prevista l'iscrizione nel catasto dei percorsi escursionistici dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:
– essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla legge regionale 86/1983, nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (Plis), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio o nei territori del patrimonio agrosilvopastorale gestii da Ersaf;
– essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale;
– essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi escursionistici.
La realizzazione e l'aggiornamento del catasto sono curati da Ersaf, anche in collaborazione con il Cai della Lombardia e con il Collegio regionale delle guide alpine.
La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficolta', percorribilita', regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza.
Tutti i dati inseriti nel catasto sono pubblici e sono resi disponibili in formato accessibile a chiunque.
ART. 4 – Disciplina la Rel, affida la manutenzione e il recupero dei percorsi agli enti territorialmente competenti, specifica l'articolazione dei percorsi e le modalita' di fruizione e transito su di essi.
ART. 5 – Prevede l'approvazione di un programma triennale in base al quale erogare finanziamenti per interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nella Rel, per la realizzazione di nuovi percorsi e per la segnaletica. Tale programma dovra' essere coerente con gli obiettivi del piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e del piano regionale della mobilita' ciclistica di cui alla legge regionale 7/2009 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica". Il programma verra' approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
ART. 6 – Prevede l'utilizzo della segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del Cai e integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale. Prevede inoltre che la progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica, di competenza degli enti territorialmente competenti, possano essere affidate, mediante convenzioni, al Cai o al collegio delle guide alpine della Lombardia e che la realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avvenga in conformita'
alle linee guida definite dal collegio nazionale delle guide alpine.
ART. 7 – Prevede la costituzione della Consulta per la Rel, organismo presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni consultive e propositive di cui la Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalita' previste dalla legge. In particolare, la Consulta esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi escursionistici nel catasto e in merito al programma triennale degli interventi sui percorsi escursionistici e propone iniziative per la valorizzazione della Rel. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto la partecipazione ai suoi lavori da parte dei componenti (assessore regionale, Anci, Uncem, Upl, Ana, collegio delle guide alpine, Cai, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, un rappresentante dei gestori dei rifugi ed un rappresentante dei gestori delle aree protette) e' a titolo gratuito.
ART. 8 – Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi, elenca ulteriori divieti correlati ai percorsi escursionistici inclusi nella Rel: rimuovere, spostare, danneggiare, o distruggere la segnaletica; danneggiare le strutture e le attrezzature delle aree di sosta; danneggiare lo stato di fatto dei percorsi e transitare sui percorsi con mezzi motorizzati.
ART. 9 – Reca disposizioni in materia di sanzioni (sanzioni amministrative pecuniaria da 250 euro a 1.500 e il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa) e attribuisce le funzioni di vigilanza e controllo agli enti territorialmente competenti.
ART. 10 – Rinvia all'adozione di un regolamento di attuazione la definizione degli aspetti di dettaglio.
ART. 11 – Sulla clausola valutativa permettera' al Consiglio regionale di valutare l'attuazione della legge e i risultati ottenuti.
ART. 12 – Reca la norma finanziaria.